FAQ – Autorizzazioni in via generale: cosa sono e quando scadono

Che cosa sono le autorizzazioni in via generale?

Sono le autorizzazioni inerenti le emissioni in atmosfera che permettono di usufruire della procedura di rilascio “in deroga” (ex art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Cosa prevede la procedura “in deroga”?

La procedura “in deroga” prevede che l’autorizzazione sia automaticamente rilasciata dopo 45 giorni dalla presentazione della “domanda di adesione all’autorizzazione in via generale”, utilizzando il principio del “silenzio-assenso”.

Quindi l’autorizzazione è solo un documento formale?

Assolutamente no! La domanda di adesione all’autorizzazione in via generale prevede la compilazione di una Relazione Tecnica Semplificata, con indicazioni inerenti le materie prime coinvolte, le lavorazioni svolte, le relative emissioni e le tipologie degli eventuali sistemi di abbattimento previsti.

L’autorizzazione in via generale, che viene conseguita dopo 45 gg dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), prevede specifiche prescrizioni, inerenti la messa in esercizio e a regime degli impianti, i limiti alle emissioni, la frequenza dei controlli analitici (in genere aventi cadenza biennale), la gestione dei sistemi di abbattimento (ove presenti), ecc.

Quali sono le attività che possono essere autorizzate con procedura “in deroga”?

In Lombardia sono una quarantina circa; esse sono per lo più identificate sulla base di un consumo massimo annuale di materie prime. Tra le attività “in deroga” possiamo ricordare : carrozzerie di riparazione autoveicoli, tipografie/litografie/serigrafie, produzioni di articoli in gomma e in materiale plastico, verniciatura di legno/ vetro/metallo/plastica, produzioni di vernici/inchiostri/adesivi, sgrassaggio dei metalli con solvente, trattamenti galvanici, utilizzo di mastici/colle, trattamenti termici dei metalli, lavorazioni varie connesse all’industria alimentare, pressofusioni, piccole fonderie, operazioni di saldatura, lavorazioni meccaniche varie, gruppi elettrogeni/motori di emergenza, elettroerosioni, medi impianti di combustione, lavorazioni materiali lapidei, ecc.

Le autorizzazioni conseguite “in deroga” hanno scadenza ?

Le autorizzazioni “in deroga” hanno validità di 15 anni; la domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata con l’anticipo di almeno 45 gg rispetto alla data scadenza.

Esiste un calendario delle scadenze?

Ogni gestore di attività / impianti avrà una propria specifica scadenza dell’autorizzazione; tuttavia nel 2009 la Regione Lombardia ha disposto il rinnovo di tutte le autorizzazioni “in deroga” allora esistenti; tali autorizzazioni avranno quindi la scadenza nel corso del 2024 (la data sarà verificata caso per caso, in base all’autorizzazione a suo tempo acquisita).

Se nel frattempo sono state apportate modifiche, la scadenza dell’autorizzazione si intende posticipata?

No: le modifiche successive al rilascio dell’autorizzazione originaria (debitamente comunicate), non incidono sulla validità dell’autorizzazione; quest’ultima si calcola a partire della data di acquisizione dell’autorizzazione originaria.

Ma le autorizzazioni “in deroga” hanno a che fare con le AUA ?

Le autorizzazioni in deroga costituiscono un titolo autorizzativo previsto dal DPR 59/2013 (che ha introdotto l’AUA); tuttavia le stesse sono usualmente gestite al di fuori di un procedimento AUA, come peraltro previsto dal citato DPR 59/2013.

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