Dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore il regolamento semplificazioni_fanno_tremare_polsi
sull’Autorizzazione Unica Ambientale (
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)
L’Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese e non solo. Ad un anno di distanza i commenti a freddo dei nostri consulenti della Divisione Eos su di una procedura autorizzativa che non convince.

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Metal Cleaning & Finishing N.78
Maggio/GIugno

  • Di cosa si tratta?

L’AUA consentirà di sostituire e riunire i diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l’impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, racchiudendoli in un unico provvedimento (autorizzazione sugli scarichi, comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, documentazione previsionale di impatto acustico, autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti).

  • Tempi certi

Quando può essere richiesta? Alla scadenza della prima autorizzazione per uno dei sette adempimenti citati precedentemente Per quanto sarà valida?
La durata sarà di 15 anni, per i sette adempimenti citati precedentemente

  • A quali imprese si applica?

L’autorizzazione unica ambientale è applicabile a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione d’impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:

a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
e) documentazione previsionale di impatto acustico;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006.

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