Modifiche alla parte quinta del testo unico ambientale (emissioni in atmosfera)
La parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) è stata nuovamente aggiornata, precisamente con D.Lgs n. 102 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla GU del 13 agosto 2020, in vigore dal 28 agosto 2020.
Sono state introdotte modifiche a diversi articoli della parte quinta, per lo più costitute da correzioni e precisazioni del testo precedente.
Tuttavia, è introdotta una sostanziale novità, inerente le sostanze classificate H340, H350, H360 e le sostanze “estremamente preoccupanti”; queste ultime nel Regolamento Reach (n. 1907/2006/CE) sono identificate con l’acronimo SVHC (Substance of Very High Concerne), che in italiano sono identificate con la dicitura sopra riportata.
Quali sono queste sostanze?
Il Reach identifica tali sostanze con i seguenti criteri:
- le sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione (CMR), classificate nelle categorie 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio di sostanze chimiche e loro miscele);
- sostanze che sono Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), così definite dal REACH (vedi Allegato XIII e relativi criteri);
- sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB.
Quali novità hanno coinvolto tali sostanze, all’interno della parte quinta del Testo Unico Ambientale ?
L’art. 271 comma 7-bis prevede che le sostanze/ miscele caratterizzate di codici di pericolo H340, H350, H360 (rispettivamente mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione) “Devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse”.
Inoltre, “Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, devono inviare all’autorità competente una relazione. Questa relazione analizza la disponibilità di alternative, considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
Altresì, in caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.
La presenza delle sostanze H340, H350, H360 e delle SVHC nelle emissioni determina inoltre l’impossibilità di poter usufruire delle autorizzazioni in via generale (modifica e integrazione all’art. 272 comma 4). Anche in tal caso, a seguito dell’introduzione di una sostanza nell’elenco delle SVHC, il tempo per presentare una nuova domanda di autorizzazione per le emissioni è stabilito in 3 anni (domanda da presentarsi con procedura ordinaria ex art. 269).
Molti siti produttivi sono in possesso di autorizzazioni rilasciate in un remoto passato: se sono presenti SVHC che obblighi ha il gestore?
In questo caso il gestore dovrà provvedere affinché la relazione prevista dal comma 7 bis dell’articolo 271 sia inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi entro il 28 agosto 2021.