Nel precedente comunicato del 5 maggio scorso veniva richiamato l’aggiornamento della classificazione della formaldeide, sostanza alla quale è stato attribuito il codice di pericolo H 350 “può provocare il cancro” (categoria 1 B).

In particolare venivano richiamati gli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad svolgere. Si rammenta che la nuova classificazione comporta la necessità di considerare il rischio cancerogeno che ha rilevanza per quanto concerne:

  • la protezione dei lavoratori esposti (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni);
  • le emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – parte quinta).

La Regione Lombardia, al fine di facilitare gli adempimenti delle imprese in materia di sicurezza e in materia ambientale, ha recentemente adottato due provvedimenti, relativi l’uno alle misure di protezione per i lavoratori, l’altro connesso alle emissioni in atmosfera.  Di seguito si richiamano i predetti provvedimenti:

  • Linea Guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa (Decreto n. 11665 del 15.12.2016);
  • Indirizzi in materia di adempimenti in materia di “emissioni in atmosfera” ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/2996 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (“CLP”) e successive modifiche e integrazioni.

Si rammenta che la formaldeide e i cosiddetti “donatori di formaldeide” sono utilizzati come biocidi; in quanto tali possono essere presenti, tra l’altro, in negli oli emulsionati tradizionalmente utilizzati nelle lavorazioni meccaniche.

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